Ripartizione delle spese per la riparazione di una colonna di scarico in condominio a seguito di un’ostruzione.

L’ostruzione causata da un condomino non identificato non fa venire meno  l’obbligo di partecipazione alla spesa da parte di tutti i condomini che si servono di quella colonna (art. 1123, terzo comma, c.c.).

La misura delle spese è indicata dall’art. 1123 c.c. che fa riferimento a tre criteri:

a) il criterio di suddivisione delle spese in base ai millesimi di proprietà, al primo comma;

b) il criterio di ripartizione in base all’uso, di cui gli artt. 1124 e 1126 rappresentano una specificazione (art. 1123, secondo comma, c.c.);

c) la suddivisione delle spese in ragione di un accordo tra tutti i condòmini (la diversa convenzione di cui al primo comma).

Il terzo comma della norma in esame, infine, sia pur senza introdurre uno specifico criterio di ripartizione differente da quelli sopra enucleati, specifica che “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità“.

Si tratta del così detto condominio parziale; una colonna di scarico in uso solamente ad una parte dei condòmini è una parte comune solamente a quei comproprietari che ne traggono utilità.

 

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